Statuto

STATUTO DEL TENNIS CLUB BODIO

Premessa:

Il Comune di Giornico, proprietario dei campi e del fabbricato con i servizi, mette a disposizione del TC Bodio tutti gli impianti alle condizioni stabilite nella convenzione che regola i rapporti tra il proprietario ed il club gerente

TITOLO I

Denominazione, sede e scopo

Articolo 1: Denominazione e sede del Club

Il “Tennis Club Bodio”, in seguito denominato TCB, con sede legale a Giornico, è un’associazione ai sensi degli art. 60 e seg. del Codice civile svizzero (CSS).

Articolo 2: Scopo del club

Lo scopo principale del TCB è di favorire, promuovere e sviluppare lo sport del tennis, creare e mantenere relazioni fra i suoi membri nonché verso gli altri Club facenti parte di Swiss Tennis e dell’Associazione regionale Tennis Ticino (ArTT).
La parità dei diritti tra i sessi è garantita all’interno del TCB. Il termine “socio” nel presente Statuto è stato scelto per comodità e va letto ed interpretato sia al maschile sia al femminile. La medesima cosa vale anche per eventuali altri termini utilizzati solo al maschile.

Articolo 3: Affiliazione

Il TCB è socio di Swiss Tennis e dell’Associazione Regionale Tennis Ticino (ArTT). Gli statuti, i regolamenti della International Tennis Federation, di Swiss Tennis, dei suoi organi e commissioni competenti e della Associazione regionale Tennis Ticino sono vincolanti per il TC Bodio, i suoi soci, i suoi giocatori come anche per i suoi funzionari.

Articolo 4: Carta etica, statuto in materia di etica e statuto sul doping

In quanto membro di Swiss Tennis, il TCB e i suoi soci sono soggetti alla carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d’indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia etica.

I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica o dai relativi regolamenti.

TITOLO II

Membri

 

A. Categorie di membri

Articolo 5: Composizione del TCB

Il TCB è composto di:

  • soci onorari;
  • soci attivi inclusi i beneficiari AVS;
  • soci affiliati, inclusi i beneficiari AVS;
  • soci studenti e apprendisti;
  • soci ragazzi e juniores;
  • soci sostenitori, persone fisiche o giuridiche.

Articolo 6: Soci onorari

Diventa socio onorario chi, per speciali meriti verso il TCB, è eletto dall’Assemblea generale. Il socio onorario è esentato dal pagamento delle tasse sociali, ma gode di tutti i diritti dei soci attivi.

Articolo 7: Soci attivi

Sono soci attivi tutti coloro di età maggiore di 18 anni che hanno pagato la relativa tassa sociale annuale. I soci attivi hanno diritto di voto all’Assemblea generale e possono essere eletti alle diverse cariche previste dallo Statuto.

Articolo 8: Soci affiliati

I soci affiliati ad un altro club di tennis principale e che beneficiano di una riduzione sulla quota sociale non hanno diritto di voto all’Assemblea generale né di eleggibilità nel Comitato.

Articolo 9: Soci studenti e apprendisti

Sono soci studenti e apprendisti coloro che si trovano nella fascia di età tra i 19 ed i 25 anni, sono impegnati negli studi a tempo pieno o parziale e pagano la relativa tassa sociale. I soci studenti e apprendisti hanno diritto di voto all’Assemblea generale e possono essere eletti alle diverse cariche previste dallo Statuto.

Articolo 10: Soci ragazzi e juniores

Sono soci ragazzi e juniores i giovani fino all’anno in cui compiono i 18 anni, ripartiti nelle seguenti due categorie:

  • ragazzi (fino a 15 anni compresi);
  • juniores (da 16 a 18 anni compresi).

Soci ragazzi e juniores non hanno diritto di voto all’Assemblea generale e non possono essere eletti alle diverse cariche previste dallo Statuto.

Articolo 11: Soci sostenitori

Sono soci sostenitori coloro che, pur non praticando l’attività tennistica, sostengono finanziariamente il TCB. I soci sostenitori che non versano almeno la relativa tassa annuale non hanno il diritto di voto all’Assemblea generale ma possono assistere e chiedere la parola nelle Assemblee.

B. Ammissioni, dimissioni e radiazioni

Articolo 12: Ammissioni

Per essere ammessi a far parte del TCB, i soci devono pagare la tassa sociale annuale fissata dall’Assemblea generale.

Articolo 13: Dimissioni

Le dimissioni da socio dopo il pagamento della tassa sociale annuale non danno diritto a rimborso o indennizzo.

Articolo 14: Radiazioni

I soci, il cui comportamento nell’ambito del TCB è in contrasto con i principi dell’etica civile, sportiva o che non sono in regola con il pagamento della tassa sociale annuale, possono essere radiati dal TCB. Competente in questi casi è il Comitato. La radiazione non dà diritto a rimborso o indennizzo.

C. Tasse sociali

Articolo 15: Tasse sociali

Le tasse sociali sono fissate dall’Assemblea generale su proposta del Comitato.

I membri di Comitato e i soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa, ma godono di tutti i diritti dei soci attivi. In caso di coniugi e conviventi (unione domestica registrata) essi pagano unicamente la differenza rispetto alla tassa normale.

Il Comitato ha la facoltà di ridurre, in casi particolari e motivati, la tassa sociale annuale a quei soci che ne fanno espressa richiesta.

D. Diritti dei soci

Articolo 16: Diritto alla trasparenza

I soci hanno diritto di essere informati sullo statuto, sulla struttura organizzativa e sulle attività del TCB. Inoltre, hanno diritto di inoltrare al Comitato mozioni o richieste d’informazione.

Articolo 17: Dati personali

Il TCB adotta tutte le misure necessarie affinché siano rispettate tutte le disposizioni legali in materia di protezione dei dati.

I soci hanno diritto di essere informati qualora i loro dati personali vengano comunicati a terzi o ad altri membri. Essi devono essere informati sui destinatari e sugli scopi.

TITOLO III

Organizzazione

 

Articolo 18: Organi del TCB

Gli organi del TCB sono:

  • l’Assemblea generale;
  • il Comitato;
  • la Commissione tecnica.

A. Assemblea generale

Articolo 19: L’Assemblea generale

È l’organo superiore del TCB, che elegge il Comitato e decide su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione. L’Assemblea generale, regolarmente convocata, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, se la maggioranza dei presenti non richieda il voto segreto. In caso di parità, il Presidente del giorno dispone di un doppio diritto di voto.

Articolo 20: Competenze

Sono di competenza dell’Assemblea generale:

  1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale dell’anno precedente;
  2. Approvazione dei rapporti del Presidente, del Commissario tecnico e del Commissario giovani;
  3. Approvazione dei conti annuali;
  4. Nomina del Presidente del giorno, del Presidente del TCB, del Commissario tecnico, del Commissario giovani, dei membri del Comitato, della Commissione tecnica, dei revisori e degli scrutatori;
  5. Determinazione delle tasse sociali;
  6. Nomina dei soci onorari;
  7. L’approvazione dello Statuto e delle sue modifiche;
  8. Scioglimento del TCB (riservato l’articolo 33).

Articolo 21: Convocazione dell’Assemblea generale

L’anno amministrativo e contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Le convocazioni, con in allegato i conti annuali verificati, per l’Assemblea generale ordinaria o straordinaria devono essere inviate almeno 10 giorni prima della data stabilita.

L’Assemblea generale ordinaria deve aver luogo ogni anno al termine della stagione sportiva dell’anno precedente, entro e non oltre la fine di aprile dell’anno successivo.

Articolo 22: Verbale dell’Assemblea generale

Deve essere redatto per ogni Assemblea generale e deve essere firmato dal Presidente del giorno, dal Presidente del TCB e dal Segretario.

B. Comitato

Articolo 23: Il Comitato

Il Comitato è nominato dall’Assemblea generale e resta in carica 2 anni. Tutti i membri del Comitato uscente sono rieleggibili.

Il periodo di carica inizia con l’Assemblea generale ordinaria.

Il periodo di carica complessivo di un membro di Comitato non può superare i 12 anni.

Articolo 24: Composizione del Comitato

Il Comitato è composto da:

  • Presidente;
  • Vice-Presidente;
  • Segretario/a;
  • Contabile;
  • Commissario/a tecnico/a;
  • Commissario/a giovani;
  • Da 1 a 3 membri.

Nel Comitato deve esserci una rappresentanza equilibrata di genere, almeno il 20% di rappresentanza maschile e il 20% di rappresentanza femminile.

Articolo 25: Designazione Membro di Comitato da parte del Comune

Il Municipio di Giornico ha il diritto di designare un Membro del Comitato.

Articolo 26: Mansioni del Comitato

Il Presidente dirige le sedute del Comitato.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente.

Il Contabile sbriga gli affari finanziari e tiene la contabilità del TCB. Egli si occupa inoltre della tenuta dell’archivio.

Il Segretario tiene i verbali delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie e delle sedute del Comitato, esegue pure i lavori di corrispondenza.

Il Commissario tecnico presiede la Commissione tecnica. Egli elabora, con il supporto dei membri della Commissione tecnica, il programma della stagione sportiva ed è responsabile delle squadre che partecipano ai tornei ufficiali.

Il Commissario giovani è responsabile della scuola tennis e coordina la partecipazione alle competizioni giovanili.

I membri di Comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza al meglio delle loro capacità.

Svolgono le loro attività esclusivamente nell’interesse del TCB e lo rappresentano verso i terzi e provvedono alla sua amministrazione generale.

Il Comitato si riunisce almeno una volta per trimestre ed è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti (in caso di parità il voto del Presidente vale doppio).

Il Comitato è tenuto a presentare all’Assemblea generale una relazione del Presidente e una relazione finanziaria. Il Commissario tecnico e il Commissario giovani illustrano le attività svolte nei loro ambiti di competenza.

Senza previo consenso dell’Assemblea generale, il Comitato è autorizzato a contrarre delle spese non legate alla gestione ordinaria del TCB fino all’importo massimo annuale di CHF 5’000.00.

Il Comitato può emanare regolamenti e prescrizioni in linea con lo Statuto.

Articolo 27: Conflitto d’interessi

Qualora vi sia la possibilità di un conflitto d’interessi per un membro di Comitato in merito ad una decisione del Comitato stesso, tale membro deve informare il Presidente. Inoltre, tale membro si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di Comitato in merito alla decisione. L’astensione di voto a causa di un conflitto d’interessi deve essere inserita a verbale.

Se il conflitto d’interessi riguarda il Presidente, questi ne informerà il suo supplente.

Articolo 28: Accettazione di doni

I membri di Comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato o che possano dare l’impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

C. Commissione tecnica

Articolo 29: La Commissione tecnica

La Commissione tecnica è nominata dall’Assemblea generale e resta in carica 2 anni. Tutti i membri della Commissione tecnica uscente sono rieleggibili. Essa si compone di:

  • Presidente, membro di Comitato;
  • Commissario giovani, membro di Comitato;
  • Da 1 a 4 membri, di cui almeno 2 devono essere membri di Comitato.

La Commissione tecnica organizza e gestisce l’attività sportiva del TCB.

TITOLO IV

Revisione dei conti

 

Articolo 30: Nomina dell’organo di revisione

L’Assemblea generale ordinaria elegge 2 revisori dei conti, che sono nominati per 2 anni, sono rieleggibili e non devono necessariamente essere soci del TCB.

L’Assemblea generale può anche eleggere una società di revisione esterna per lo stesso mandato.

Articolo 31: Compiti dell’organo di revisione

L’organo di revisione ha il compito di verificare la correttezza del rendiconto annuale. È autorizzato a consultare la contabilità e i documenti giustificativi in qualsiasi momento.

L’organo di revisione deve presentare un rapporto scritto all’attenzione dell’Assemblea generale, con la proposta di approvare o meno i conti annuali.

TITOLO V

Modifica dello Statuto, scioglimento del TCB

 

Articolo 32: Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea generale a maggioranza di almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto. La relativa trattanda deve essere esplicitamente indicata nell’ordine del giorno. Eventuali proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate al Comitato che le preavvisa e le sottopone alla prossima Assemblea generale.

Articolo 33: Scioglimento

Lo scioglimento del TCB può avvenire solo con la maggioranza dei 2/3 dei voti di tutti i suoi soci aventi diritto di voto. La consultazione dei soci può avvenire anche per corrispondenza.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà amministrato dalle Autorità Comunali per essere devoluto ad un nuovo eventuale Club di tennis.

TITOLO VI

Norme finali

 

Articolo 34: Impegni finanziari

Il TCB risponde dei suoi impegni finanziari mediante il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci per le passività sociali.

Articolo 35: Diritto suppletorio
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni del CCS e le disposizioni enunciate dallo Statuto di Swiss Tennis.

 

Articolo 36: Entrata in vigore
Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea generale ordinaria del 12 aprile 2026, in sostituzione della versione del 12 marzo 2024, entra in vigore con effetto immediato.

 

Presidente del TCB                                                                             Segretaria del TCB

Giorgio Tognola                                                                                               Alessandra Tognola

 

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