Statuto
Premessa:
Il Comune di Bodio, proprietario dei campi e del fabbricato con i servizi, mette a disposizione del TC Bodio tutti gli impianti alle condizioni stabilite nella convenzione che regola i rapporti tra il proprietario ed il club gerente.
STATUTO
TITOLO I.
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO
Art. 1: Denominazione e sede del Club
Il “Tennis Club Bodio”, in seguito denominato TCB, con sede a Bodio, è una associazione ai sensi degli art. 60 e seg. del Codice civile svizzero (CSS).
Art. 2: Scopo del Club
Lo scopo principale del Club e di favorire e sviluppare lo sport del tennis, creare e mantenere relazioni fra i suoi membri nonché verso gli altri Club facenti parte dell’Associazione Svizzera di Tennis (Swiss Tennis).
La parità dei diritti tra i sessi è garantita all’interno del TCB. Il termine “Socio” nei presenti Statuti è stato scelto per comodità e va letto ed interpretato sia al maschile sia al femminile. La medesima cosa vale anche per eventuali altri termini utilizzati solo al maschile.
Art. 3: Affiliazione
Il Club è membro di Swiss Tennis e dell’Associazione Regionale Tennis Ticino (ArTT).
TITOLO II.
MEMBRI
A. Categorie di membri
Art. 4: Composizione del Club
Il Club è composto di:
– soci onorari;
– soci attivi;
– soci juniores;
– soci studenti e apprendisti;
– soci contribuenti, persone fisiche o giuridiche.
Art. 5: Soci onorari
Diventa socio onorario chi, per speciali meriti verso il Club. è eletto dall’Assemblea generale.
Il socio onorario è esentato dal pagamento delle tasse sociali, ma gode di tutti i diritti dei soci attivi.
Art. 6: Soci attivi
Sono soci attivi tutti coloro di età maggiore di 18 anni che praticano lo sport del tennis e che pagano la relativa tassa annuale. I soci attivi hanno diritto di voto alle assemblee e possono essere eletti alle diverse cariche previste dallo statuto.
I soci affiliati ad un altro club di tennis principale e che beneficiano di una riduzione sulla quota sociale non hanno diritto di voto all’assembla ne di eleggibilità nel Comitato.
Art. 7: Soci studenti e apprendisti
Soci studenti e apprendisti sono coloro che si trovano nella fascia di età tra i 19 ed i 25 anni, svolgono un’attività tennistica estiva o annuale nel TCB, e sono impegnati negli studi a tempo pieno o parziale. La comprova della frequentazione di una scuola, ufficialmente riconosciuta come tale, deve essere effettuata mediante un’attestazione ufficiale della scuola medesima.
Art. 8: Soci juniores
Sono considerati juniores i giovani che non hanno ancora compiuto 18 anni d’età. I soci juniores sono ripartiti in due categorie, e precisamente:
a) socio mini: minori di 10 anni
b) socio allievo: dagli 11 ai 18 anni
Per l’anno fa stato quello in cui il socio juniores compie i 10 rispettivamente i 18 anni. Il giovane è pertanto ammesso quale socio juniores fino al più tardi il
31 dicembre dell’anno in cui compie i 18 anni.
Art. 9: Soci contribuenti
Sono soci contribuenti coloro che pur non praticando l’attività tennistica sostengono finanziariamente il Club. I soci contribuenti che versano la tassa annuale minima hanno il diritto di voto alle Assemblee.
B. Ammissioni, dimissioni e radiazioni
Art. 10: Domande di ammissione
Le domande di ammissione di nuovi soci vanno presentate al Comitato.
Art. 11: Dimissioni dal Club
Le dimissioni da socio devono essere inoltrate per iscritto al Comitato prima dell’inizio della stagione.
Art. 12: Radiazione dal Club
I soci, il cui comportamento nell’ambito del Club è in contrasto con i principi dell’etica civile, sportiva o che non sono in regola con il pagamento della tassa sociale, possono essere radiati dal Club.
Competente in questi casi e il Comitato.
C. Tasse sociali
Art. 13: Tasse sociali (allegato 1)
Le tasse sociali sono fissate dall’Assemblea generale su proposta del Comitato e comprendono:
1. La tassa annuale per i soci attivi individuali;
2. La tassa annuale per i soci attivi coniugati o viventi in unione domestica
registrata;
3. La tassa annuale per i soci ragazzi fino a 10 anni compresi;
4. La tassa annuale per i soci juniores da 11 fino a 18 anni compresi;
5. La tassa annuale per i soci attivi studenti e apprendisti (da 19 anni fino alla
fine dell’anno in cui compiono il loro 25° anno di età);
6. La tassa annuale minima per i soci contribuenti;
7. La tassa annuale per i soci beneficiari AVS;
8. Le tasse ridotte per coloro che sono già soci in altri club di tennis;
I membri del Comitato sono esentati dal pagamento della tassa sociale, ma godono di tutti i diritti dei soci attivi.
Il Comitato ha la facoltà di ridurre, in casi particolari, la tassa sociale a quei soci che ne fanno espressa richiesta.
Titolo III.
ORGANIZZAZIONE
Art. 14 Organi del Club
Gli organi del Club sono:
– l’Assemblea;
– il Comitato;
– la Commissione Tecnica.
A. Assemblea generale dei soci
Art. 15 L ’Assemblea generale
È l’organo superiore del Club. Essa elegge il Comitato e decide su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione. L’Assemblea, regolamentare convocata, è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, se la maggioranza dei presenti non richieda il voto segreto.
In caso di parità, il Presidente dell’Assemblea dispone di un doppio diritto di voto.
Art. 16 Competenze
Sono di competenza dell’Assemblea generale:
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
2. Approvazione dei rapporti del Presidente, del Commissario tecnico e del
Commissario juniores.
3. Approvazione dei conti e dei preventivi
4. Nomina del Presidente del giorno, del Presidente del Club del Commissario
tecnico, del Commissario tecnico juniores, dei membri del Comitato, della
Commissione tecnica, dei revisori e degli scrutatori.
5. Rettifica delle tasse sociali
6. Nomina dei membri onorari
7. Modifica e approvazione degli statuti
8. Scioglimento (riservato l’art. 26)
Art. 17 Convocazione dell’Assemblea generale
L’anno amministrativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Le convocazioni per le Assemblee ordinarie o straordinarie devono essere inviate almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria dei soci avrà luogo ogni anno al termine della stagione sportiva, entro e non oltre la fine di aprile dell’anno successivo.
Art. 18 Verbale dell’Assemblea
Sarà steso per ogni assemblea e firmato dal Presidente del giorno, dal segretario e dagli scrutatori.
B. Comitato
Art. 19 Il Comitato
Il Comitato è nominato dall’Assemblea generale e resta in carica 2 anni. Tutti i membri del Comitato uscente sono rieleggibili.
Art. 20 Composizione del Comitato
Il Comitato è così composto:
– Presidente;
– Vicepresidente;
– Segretario;
– Cassiere;
– Commissario tecnico;
– Commissario tecnico juniores;
– uno o tre membri.
Art. 21 Designazione membro di Comitato da parte del Comune di Bodio
Il Municipio di Bodio ha il diritto di designare un membro del Comitato.
Art. 22 Mansioni nel Comitato
Il Presidente dirige le sedute del Comitato.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo.
Il Cassiere sbriga tutti gli affari finanziari e tiene la contabilità del Club. Egli si occuperà inoltre della tenuta dell’archivio.
Il Segretario tiene i verbali delle Assemblee e delle sedute del Comitato, esegue pure tutti i lavori di corrispondenza.
Il Commissario tecnico presiede la Commissione tecnica.
Egli elabora il programma sportivo della stagione, è responsabile delle squadre che partecipano ai tornei ufficiali e amichevoli coadiuvato dai membri della Commissione tecnica.
Il Commissario juniores si occuperà dell’istruzione e della partecipazione alle competizioni dei giovani.
Il Comitato rappresenta il Club verso i terzi e provvede alla sua amministrazione generale.
Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Il Comitato è tenuto a presentare all’Assemblea ordinaria dei soci, una relazione morale, una relazione sportiva, una relazione finanziaria e un preventivo di esercizio per l’anno che segue.
Senza previo consenso dell’Assemblea generale, il Comitato e autorizzato a contrarre delle spese non preventivate fino all’importo massimo di Fr. 2’000.- per oggetto.
Il Comitato può emanare regolamenti e prescrizioni che non costituiscano modificazioni statutarie. In particolare, sono rette da regolamento le competenze del Comitato e della Commissione tecnica agenti quali unico organo nell’ambito delle riunioni congiunte.
C. Commissione tecnica
Art. 23 La Commissione tecnica
La Commissione tecnica è nominata dall’Assemblea generale e resta in carica due anni. Essa si compone di:
– un Presidente, membro del Comitato;
– il Commissario juniores, membro del Comitato;
– uno o tre membri del Comitato.
Essa organizza e gestisce l’attività sportiva del Club.
TITOLO IV.
REVISIONE DEI CONTI
Art. 24 Nomina
L’Assemblea generale elegge fra i soci almeno due revisori dei conti Questi sono nominati per due anni e sono rieleggibili.
Art. 25 Compiti
I revisori dei conti verificano i conti sulla scorta dei libri contabili e dei documenti giustificativi e sottopongono all’Assemblea generale un rapporto scritto.
TITOLO V.
MODIFICA DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO DEL CLUB
Art. 26: Modifica dello Statuto
II presente statuto può essere modificato dall’Assemblea generale a maggioranza di almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto. La relativa trattanda deve essere esplicitamente indicata nell’ordine del giorno. Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al Comitato che le preavvisa e le sottopone alla prossima assemblea.
Art. 27: Scioglimento
Lo scioglimento del Club può avvenire solo con la maggioranza dei 2/3 dei voti di tutti i suoi membri. La consultazione dei soci potrà avvenire anche per corrispondenza.
In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà amministrato dalle Autorità Comunali per essere devoluto ad un nuovo eventuale Club di Tennis.
TITOLO VI.
NORME FINALI
Art. 28: Impegni finanziari
Il Club risponde dei suoi impegni finanziari mediante il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci per le passività sociali.
Art. 29: Diritto suppletorio
Per quanto non contemplato dal presente statuto, fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni (art. 60 e segg. CCS) e le disposizioni enunciate dallo statuto di Swiss Tennis.
Art. 30: Entrata in vigore
Il presente statuto, approvato dall’Assemblea generale ordinaria del 1° marzo 2018, sostituisce ed annulla ogni Statuto precedente ed entra immediatamente in vigore.
Il Presidente La segretaria
Giorgio Tognola Alessandra Tognola