Statuto

STATUTO DEL TENNIS CLUB BODIO

Premessa:

Il Comune di Bodio, proprietario dei campi e del fabbricato con i servizi, mette a disposizione del TC Bodio tutti gli impianti alle condizioni stabilite nella convenzione che regola i rapporti tra il proprietario ed il club gerente.

  

TITOLO I

Denominazione, sede e scopo

 

Articolo 1: Denominazione e sede del Club

Il “Tennis Club Bodio”, in seguito denominato TCB, con sede legale a Bodio, è un’associazione ai sensi degli art. 60 e seg. del Codice civile svizzero (CSS).

Articolo 2: Scopo del club

Lo scopo principale del TCB è di favorire, promuovere e sviluppare lo sport del tennis, creare e mantenere relazioni fra i suoi membri nonché verso gli altri Club facenti parte dell’Associazione Svizzera di Tennis (Swiss Tennis).

La parità dei diritti tra i sessi è garantita all’interno del TCB. Il termine “socio” nel presente Statuto è stato scelto per comodità e va letto ed interpretato sia al maschile sia al femminile. La medesima cosa vale anche per eventuali altri termini utilizzati solo al maschile.

Articolo 3: Affiliazione

II TCB è membro di Swiss Tennis e dell’Associazione Regionale Tennis Ticino (ArTT).

  

TITOLO II

Membri

A. Categorie di membri

Articolo 4: Composizione del TCB

Il TCB è composto di:

  • soci onorari;
  • soci attivi inclusi i beneficiari AVS;
  • soci studenti e apprendisti;
  • soci ragazzi e juniores;
  • soci contribuenti e sostenitori, persone fisiche o giuridiche.

Articolo 5: Soci onorari

Diventa socio onorario chi, per speciali meriti verso il TCB, è eletto dall’Assemblea generale. Il socio onorario è esentato dal pagamento delle tasse sociali, ma gode di tutti i diritti dei soci attivi.

Articolo 6: Soci attivi e affiliati

Sono soci attivi tutti coloro di età maggiore di 18 anni che hanno pagato la relativa tassa sociale annuale. I soci attivi hanno diritto di voto all’Assemblea generale e possono essere eletti alle diverse cariche previste dallo Statuto.

I soci affiliati ad un altro club di tennis principale e che beneficiano ad una riduzione sulla quota sociale non hanno diritto di voto all’Assemblea generale né di eleggibilità nel Comitato.

Articolo 7: Soci studenti e apprendisti

Sono soci studenti e apprendisti coloro che si trovano nella fascia di età tra i 19 ed i 25 anni, sono impegnati negli studi a tempo pieno o parziale e pagano la relativa tassa sociale. I soci studenti e apprendisti hanno diritto di voto all’Assemblea generale e possono essere eletti alle diverse cariche previste dallo Statuto.

Articolo 8: Soci ragazzi e juniores

Sono soci ragazzi e juniores i giovani fino all’anno in cui compiono i 18 anni, ripartiti nelle seguenti due categorie:

  • ragazzi (fino a 15 anni compresi);
  • juniores (da 16 a 18 anni compresi).

Soci ragazzi e juniores non hanno diritto di voto all’Assemblea generale e non possono essere eletti alle diverse cariche previste dallo Statuto.

Articolo 9: Soci contribuenti e sostenitori

Sono soci contribuenti e sostenitori coloro che, pur non praticando l’attività tennistica, sostengono finanziariamente il TCB. I soci contribuenti e sostenitori che versano almeno la relativa tassa annuale hanno il diritto di voto all’Assemblea generale.

B.  Ammissioni, dimissioni e radiazioni

Articolo 10: Ammissioni

Per essere ammessi a far parte del TCB, i soci devono pagare la tassa sociale annuale fissata dall’Assemblea generale.

Articolo 11: Dimissioni

Le dimissioni da socio dopo il pagamento della tassa sociale annuale non danno diritto a rimborso o indennizzo.

Articolo 12: Radiazioni

l soci, il cui comportamento nell’ambito del TCB è in contrasto con i principi dell’etica civile, sportiva o che non sono in regola con il pagamento della tassa sociale annuale, possono essere radiati dal TCB. Competente in questi casi è il Comitato. La radiazione non dà diritto a rimborso o indennizzo.

C.  Tasse sociali

 Articolo 13: Tasse sociali

Le tasse sociali sono fissate dall’Assemblea generale su proposta del Comitato.

I membri di Comitato e i soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa, ma godono di tutti i diritti dei soci attivi. In caso di coniugi e conviventi (unione domestica registrata) essi pagano unicamente la differenza rispetto alla tassa normale.

Il Comitato ha la facoltà di ridurre, in casi particolari, la tassa sociale annuale a quei soci che ne fanno espressa richiesta.

 

TITOLO III

Organizzazione

Articolo 14: Organi del TCB

Gli organi del TCB sono:

  • l’Assemblea generale;
  • il Comitato;
  • la Commissione tecnica.

A. Assemblea generale

Articolo 15: L’Assemblea generale

È l’organo superiore del TCB, che elegge il Comitato e decide su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione. L’Assemblea generale, regolarmente convocata, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, se la maggioranza dei presenti non richieda il voto segreto. In caso di parità, il Presidente del giorno dispone di un doppio diritto di voto.

Articolo 16: Competenze

Sono di competenza dell’Assemblea generale:

  1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale dell’anno precedente;
  2. Approvazione dei rapporti del Presidente, del Commissario tecnico e del Commissario giovani;
  3. Approvazione dei conti annuali;
  4. Nomina del Presidente del giorno, del Presidente del TCB, del Commissario tecnico, del Commissario giovani, dei membri del Comitato, della Commissione tecnica, dei revisori e degli scrutatori;
  5. Determinazione delle tasse sociali;
  6. Nomina dei soci onorari;
  7. L’approvazione dello Statuto e delle sue modifiche;
  8. Scioglimento del TCB (riservato l’articolo 26).

Articolo 17: Convocazione dell’Assemblea generale

L’anno amministrativo e contabile va dal 1. gennaio al 31 dicembre.

Le convocazioni per l’Assemblea generale ordinaria o straordinaria devono essere inviate almeno 10 giorni prima della data stabilita.

L’Assemblea generale ordinaria deve aver luogo ogni anno al termine della stagione sportiva dell’anno precedente, entro e non oltre la fine di aprile dell’anno successivo.

Articolo 18: Verbale dell’Assemblea generale

Deve essere redatto per ogni Assemblea generale e deve essere firmato dal Presidente del giorno, dal Presidente del TCB e dal Segretario.


 B. Comitato

 Articolo 19: Il Comitato

Il Comitato è nominato dall’Assemblea generale e resta in carica 2 anni. Tutti i membri del Comitato uscente sono rieleggibili.

Articolo 20: Composizione del Comitato

Il Comitato è composto da:

  • Presidente;
  • Vice-Presidente;
  • Segretario;
  • Contabile;
  • Commissario tecnico;
  • Commissario giovani;
  • Da 1 a 3 membri.

Articolo 21: Designazione Membro di Comitato da parte del Comune

il Municipio ha il diritto di designare un Membro del Comitato.


Articolo 22: Mansioni del Comitato

Il Presidente dirige le sedute del Comitato.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente.

Il Contabile sbriga gli affari finanziari e tiene la contabilità del TCB. Egli si occupa inoltre della tenuta dell’archivio.

Il Segretario tiene i verbali delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie e delle sedute del Comitato, esegue pure i lavori di corrispondenza.

Il Commissario tecnico presiede la Commissione tecnica. Egli elabora, con il supporto dei membri della Commissione tecnica, il programma della stagione sportiva ed è responsabile delle squadre che partecipano ai tornei ufficiali.

Il Commissario giovani è responsabile della scuola tennis e coordina la partecipazione alle competizioni di giovani.

I Membri del Comitato rappresentano il TCB verso i terzi e provvedono alla sua amministrazione generale.

Il Comitato si riunisce almeno una volta per trimestre ed è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti (in caso di parità il voto del Presidente vale doppio).

Il Comitato è tenuto a presentare all’Assemblea generale una relazione del Presidente e una relazione finanziaria. Il Commissario tecnico e il Commissario giovani illustrano le attività svolte nei loro ambiti di competenza.

Senza previo consenso dell’Assemblea generale, il Comitato è autorizzato a contrarre delle spese non legate alla gestione ordinaria del TCB fino all’importo massimo annuale di CHF 5’000.00.

 

C. Commissione tecnica

Articolo 23: La Commissione tecnica

La Commissione tecnica è nominata dall’Assemblea generale e resta in carica 2 anni. Tutti i membri della Commissione tecnica uscente sono rieleggibili. Essa si compone di:

  • Presidente, membro di Comitato;
  • Responsabile giovani, membro di Comitato;
  • Da 1 a 4 membri, di cui almeno 2 devono essere membri di Comitato.

La Commissione tecnica organizza e gestisce l’attività sportiva del TCB.

 

TITOLO IV

Revisione dei conti

Articolo 24: Nomina dei revisori

L’Assemblea generale ordinaria elegge 2 revisori dei conti, che sono nominati per 2 anni, sono rieleggibili e non devono necessariamente essere soci del TCB.

Articolo 25: Compiti dei revisori

I revisori verificano i conti annuali sulla scorta dei libri contabili e dei documenti giustificativi e sottopongo all’Assemblea generale ordinaria un rapporto scritto, con la proposta di approvare o meno i conti annuali.

 

TITOLO V

Modifica dello Statuto, scioglimento del TCB


Articolo 26: Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea generale a maggioranza di almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto. La relativa trattanda deve essere esplicitamente indicata nell’ordine del giorno. Eventuali proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate al Comitato che le preavvisa e le sottopone alla prossima Assemblea generale.

Articolo 27: Scioglimento

Lo scioglimento del TCB può avvenire solo con la maggioranza dei 2/3 dei voti di tutti i suoi soci avente diritto di voto. La consultazione dei soci può avvenire anche per corrispondenza.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà amministrato dalle Autorità Comunali per essere devoluto ad un nuovo eventuale Club di tennis.

 

TITOLO VI

Norme finali

Articolo 28: Impegni finanziari

Il TCB risponde dei suoi impegni finanziari mediante il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci per le passività sociali.

Articolo 29: Diritto suppletorio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni del CCS e le disposizioni enunciate dallo Statuto di Swiss Tennis.

Articolo 30: Entrata in vigore

Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea generale ordinaria del 12 marzo 2024, in sostituzione della versione del 1. marzo 2018, entra in vigore con effetto immediato.

 

    Il presidente                                                                                             La segretaria
Giorgio Tognola                                                                                       Alessandra Tognola

 

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